Decreto Sostegni-bis: il nuovo credito d’imposta sanificazione
L’articolo 32 del Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021), al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione della pandemia, prevede la fruizione di un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. L’importo stanziato dal legislatore per finanziarie la misura agevolativa è di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Sotto il profilo soggettivo, l’agevolazione può essere fruita:
- dai soggetti esercenti attività d’impresa;
- dai soggetti esercenti attività artistica e professionale;
- dagli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- dalle strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale. Tali soggetti, tuttavia, possono rientrare nel novero dei beneficiari solo se in possesso del codice identificativo ex articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019.
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo le spese che possono essere ammesse alla fruizione del credito d’imposta sono quelle sostenute per:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 20/E/2020 2.2.1, ha chiarito che l’attività di sanificazione può avvenire anche in economia avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori. In questo caso, l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinato, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda). Possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. Resta fermo che l’ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti così determinato, in ogni caso, dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi similari;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti ammessi a fruire del beneficio (questa tipologia di spesa non era agevolata ai sensi del precedente articolo 125 D.L. 34/2020). Nonostante l’ampliamento delle spese agevolabili alla somministrazione di tamponi, sembrerebbe ancora attuale la risposta ad istanza di interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 510/2020 secondo la quale non rientrano tra le spese agevolabili quelle sostenute per eseguire test sierologici sul personale dipendente, non essendo riferibili né all’attività di sanificazione, né all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e utenti;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 30% delle sopra citate spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, fino ad un massimo di 60.000 euro per beneficiario.
La modalità di utilizzo del credito d’imposta è duplice, infatti può essere fruito direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa la periodo d’imposta di sostenimento delle spese (quindi periodo d’imposta 2021) ovvero può essere oggetto di compensazione orizzontale ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997. In quest’ultima ipotesi, per espressa previsione legislativa, non si applica il limite ex articolo 1, comma 53, L. 244/2007.
Inoltre, viene previsto che il credito d’imposta non rappresenta un provento rilevante sia ai fini delle imposte dirette (Ires e Irpef) sia ai fini Irap e la detassazione del credito d’imposta non influenza:
- il rapporto di deducibilità degli interessi passivi ai fini Irpef ex articolo 61 Tuir;
- il prorata di deducibilità dei costi ex articolo 109, comma 5, Tuir.
Con un provvedimento direttoriale l’Agenzia delle Entrate stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, anche in considerazione del fatto che, come sopra visto, le risorse destinate a tale misura ammontano a 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Non appena saranno disponibili ulteriori informazioni provvederemo ad aggiornarvi.
Il D.L. 73/2021